Più bignamini per tutti

Ne eat iudex extra partium, ovvero, non si pronunci il giudice se non su quanto le parti gli hanno sottoposto. Un principio molto semplice al quale la Corte costituzionale aderisce sempre più strettamente. Serve chiarire questo concetto perché si sta facendo un gran parlare di una supposta contraddizione tra la pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha bocciato nel 2004 il cosiddetto Lodo Schifani e quella che solo poche ore fa ha bocciato il Lodo Alfano. La contraddizione rilevata consisterebbe nel fatto che la sentenza del 2004, pure essendo il Lodo Schifani in buona parte simile a quello recentemente riproposto, non aveva ravvisato la necessarietà di una legge costituzionale, come invece la corte, ritenendo violato l’articolo 138, ha fatto in occasione del giudizio sul Lodo Alfano.
Tenendo presente il principio citato sopra, tutto quindi si spiega molto facilmente: il Lodo Schifani era finito all’attenzione della Corte con dei precisi “capi di imputazione”, ovvero la violazione degli articoli 3, 101, 112, 68, 90, 96, 24, 111 e 117 della nostra Carta fondamentale. E fu su questi, e solo questi, che la Corte calibrò il suo verdetto, non facendo quindi alcun riferimento alla necessità di una legge costituzionale.
Diversamente il Lodo Alfano s’è trovato sottoposto al giudizio della Corte in base a questioni di rilevanza costituzionale sollevate per la violazione di altrettanti articoli, tra cui questa volta anche il 138. Da qui la sentenza che richiede la necessarietà di una legge costituzionale.  
I berluscones, in particolare i legulei, certo non ignorano questa banalità, dato che sono ottimi professionisti. Ragioni politiche, evidentemente, li inducono ad apparire ignoranti piuttosto che avveduti.

19 Responses to “Più bignamini per tutti”

  1. coon says:

    non mangiare il giudice se non è di Transilvania? È questo che dovrebbe capire Ghedini?

  2. rip says:

    Il mio non è un commento molto originale, ma questo è davvero un ottimo post. Sicuramente da riutilizzare in qualche discussione (-:

  3. g says:

    Sul Corriere la mettono così:
    «Nemmeno l’argomento che ancora ieri se­ra veniva sbandierato dai parlamentari del centrodestra (la sentenza sul Lodo Schifani non aveva detto che serviva una legge costi­tuzionale) ha fatto breccia tra i giudici. Che in grande maggioranza, 11 su 15, non faceva­no parte del collegio del 2004. Però sanno leg­gere le motivazioni dei giuristi; è vero che nel precedente verdetto è scritto che il vec­chio Lodo era illegittimo «in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione», senza men­zionare il 138 che regola le riforme della Car­ta, ma subito dopo c’era un’aggiunta: «Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità co­stituzionale ». Il che può significare che una volta individuate le due violazioni citate pote­vano essercene anche altre, ma si decise di non entrare nel merito. Perché considerate «assorbite», appunto, dalla prima bocciatu­ra.»

  4. E in effetti è una cosa frequente, g. La Corte può emettere diversi tipi di sentenze: interpretative, integrative etc…
    C’è addirittura chi dice che l’individuazione della violazione dell’art. 3 renderebbe inutile analizzare oltre. Ma io non credo, perché cè un altro principo generale: “l’imputato risponde contetualmene di tutti i capi d’imputazione tra essi collegati”.
    (che piacere la tua visita)

  5. Vai Rip, la Costituzione è di tutti :-)

  6. g says:

    dunque, esistono svariate ragioni eminentemente giuridiche - oltre a quella di un possibile diverso orientamento di una Corte costituita al 70% da membri differenti rispetto al 2004 - che possono spiegare la più netta bocciatura.

  7. Sì, sono svariate, ma tutte mi appaiono banali ed evidenti.
    Chi dice il contrario mente, semplicemente.

    Del coinvolgimento di Napolitano, e di quanto abbia a vedere la sua promulgazione con questa sentenza neanche parlo. E’ offensivo anche per un bignamino.

  8. Erasmo says:

    Tutto bene, salvo che l’art. 138 c’era, nella remissione alla Corte del lodo Schifani da parte del Tribunale di Milano, come risulta dalla sentenza stessa della Corte:
    “Secondo il giudice remittente la norma censurata, nello stabilire per i processi suindicati la sospensione automatica, generalizzata e senza prefissione di un termine finale, viola l’art. 3 Cost., anzitutto con riguardo all’art. 112 Cost., che sancisce il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale; in secondo luogo con riferimento agli artt. 68, 90 e 96 Cost., in quanto attribuisce alle persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello Stato una prerogativa non prevista dalle citate disposizioni della Costituzione, che verrebbero quindi ad essere illegittimamente modificate con legge ordinaria, in violazione anche dell’art. 138 Cost., disposizione questa che il remittente non indica nel dispositivo dell’ordinanza, ma cita in motivazione ed alla quale fa implicito ma chiaro riferimento in tutto l’iter argomentativo del provvedimento; infine viola gli artt. 24, 111 e 117 Cost., perché non consente l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato e delle parti civili, in contrasto anche con la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

  9. Per il Lodo prima Maccanico, poi Schifani, poi Berlusconi, sottoposto al vaglio della Corte, ci fu una sentenza di parziale accoglimento, una sentenza che appartiene al tipo delle sentenze “manipolative” (non è una brutta parola in questo caso). Il fatto che nella sentenza si specifica che il giudice a quo (il remittente) non ha sollevato questione sul 138, dimostra la considerazione per il principio di cui dicevo. Ciò non toglie che la Corte possa applicarlo in modo più o meno stringente: infatti nel post scrivo che “la Corte costituzionale vi aderisce sempre più strettamente” (alla luce di decine di altre sentenze recenti).
    Il dato importante è che la Corte nel caso del Lodo Alfano era obbligata a pronunciarsi sulla violazione del 138. Differentemente da quanto ha voluto e potuto fare in occasione del Lodo Schifani, quando non vi era affatto obbligata.

  10. Erasmo says:

    Sì, ma il punto è che la Corte, nel 2004, ha proceduto nella espressa convinzione (motivata) che il giudice a quo l’avesse sollevato, e quindi ha deliberato anche sull’articolo 138.

  11. No, Erasmo, questo non esiste in quanto ci siamo detti fin qui. Semmai la Corte ha deliberato fottendosene che il giudice a quo non aveva sollevato questione sul 138. Ma a questo proposito ho chiarito che tipo di sentenza era quella del 2004.
    “Il giudice a quo non indica ma motiva a proposito del 138″. Se la Corte opera una distinzione tra “non indica” ma “motiva”, è perché c’è una differenza. Ancor di più, riccorre alle motivazioni dell’ordinanza (invece di limitarsi all’ordinanza stessa)proprio per potersi pronunciare sul 138 rimanendo i lpiù possibile aderente al suddetto principio.
    La corte si giustifica abbondantemente, mi pare, per essersi spinta extra petita partium nel 2004.

    Infine quello che conta è che la contraddzione tra le due sentenze non c’è (su questo conveniamo benissimo).

  12. Erasmo says:

    Questo lo ignoro. Mica ho visto la motivazione che non è stata ancora scritta.

  13. Fin qui ci siamo espressi solo su quanto abbiamo citato.

  14. Fiorella Nardi says:

    Come al solito conciso e chiaro. Sono orgogliosa di te!

  15. La mia meravigliosa omonima. :-)

  16. Fiorella Nardi says:

    Come al solito conciso e chiaro.
    E pure ALTO e GALANTE!

  17. sìsì, vabbe’ :-)

  18. darmix says:

    da quello che leggo da illustri costituzionalisti, nonché ex membri autorevoli della Corte Costituzionale, anche in quel Consiglio, non sembra correttissimo il tuo bignamino. Almeno qualcuno, sempre tra gli illustri, qualche dubbio se lo pone, in punta di diritto, escludendo, per quanto possibile, la polemica politica.
    Anche nel 2004 pare sia stato sollevato dala Tribunale di Milano il contrasto con l’articolo 138, sia pura in modo formalmente non corretto, e quella volta la Corte non si pronunciò in maniera esplicita su quella censura. “Dato però - dice Alberto Capotosti - il carattere assolutamente prioritario di questo vizio di costituzionalità rispetto agli altri, il silenzio di allora doveva essere interpretato come un implicito rigetto”

    E Alessandro Pizzorusso, anche lui ex illustre, parla di “pasticcio” nelle motivazione del 2004 che avrebbero dovuto affrontare la violazione degli articoli 3 e 138. Idem Augusto Barbera che parla di “mistero”.